Al momento stai visualizzando Termocamino e Superbonus 110%? Si può!

Termocamino e Superbonus 110%? Si può!

Sono in tanti a chiedersi se termocamini, camini e stufe a legna/pellet accedano agli incentivi. La risposta è sì e vi spieghiamo perché.

L’art. 119 del DL “Rilancio” comma 2 recita: “L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.”

Pertanto il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico per i quali la normativa già prevede le detrazioni fiscali dell’Ecobonus, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Ciò vuol dire che l’installazione di un generatore a biomassa legnosa, in abbinamento a un qualsiasi intervento trainante, ottiene la detrazione al 110% per l’intero intervento, se dotato della certificazione ambientale con classe di almeno 4 stelle. Inoltre, i generatori a biomassa rientrano tra gli interventi “trainanti” nel caso in cui siano dotati della certificazione ambientale con classe 5 stelle (Decreto del ministro dell’ambiente del 7 novembre 2017, n. 186) e vengano installati nelle aree non metanizzate dei Comuni non sottoposti alla procedura europea di infrazione per il superamento dei limiti di emissioni (art.119 comma 1 lettera c).

➡️ Requisiti

Il primo e più importante requisito è il doppio salto della performance energetica dell’edificio, un risultato difficile da raggiungere con uno soltanto degli interventi trainanti.

Altri requisiti fondamentali per i generatori a biomassa sono la certificazione ambientale – 5 stelle se l’installazione del generatore a biomassa è intervento trainante, almeno 4 stelle se è intervento trainato- e la conformità alle norme UNI così come previsto nel Decreto requisiti tecnici (dm 6/8/2020). L’ultimo requisito riguarda i biocombustibili legnosi utilizzati per alimentare gli impianti incentivati. Questi devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 17225 e certificati da un organismo accreditato.

➡️ Limiti di spesa

Per i limiti di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari che accedono al bonus 110% il governo rimanda alla Risoluzione N.60/E 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, invece, riportiamo un estratto della Risposta n. 523 del 4 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate: “- per l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’articolo 14, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 63 del 2013 stabilisce un ammontare massimo di detrazione spettante pari a 30.000 euro. Qualora tale intervento sia trainato da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 27.273 euro.”

➡️ Un esempio concreto

La sola installazione di una caldaia a condensazione o di una pompa di calore, come intervento trainante, potrebbe non essere sufficiente ai fini del doppio salto energetico e quindi non sarebbe possibile accedere alla detrazione del Superbonus. L’abbinamento con il termocamino GIOTTO “5 stelle” della Helios potrebbe determinare l’avanzamento energetico richiesto per scalare le due classi.

 

RICHIEDICI MAGGIORI INFORMAZIONI:

☎️ Tel 0825 443004
📲 Cell/Whatsapp 335 5670625
📧 Mail info@heliostecnologie.it

Condividi su