
Il CONTO TERMICO incentiva la sostituzione di apparecchi inquinanti con nuovi prodotti che utilizzino fonti rinnovabili e che rispondono ai previsti requisiti di emissioni e rendimenti.
In questo caso, non si tratta di una detrazione, ma di un contributo diretto, accreditato direttamente sul conto corrente del richiedente entro 60/90 giorni dal completamento della domanda.
Il Conto Termico finanzia la sostituzione di impianti alimentati a:
• Gasolio
• Olio combustibile
• Carbone
• Biomassa (pellet, legna, cippato)
• GPL (solo nelle aziende agricole situate nelle zone non metanizzate)
Il contributo varia in funzione delle caratteristiche del prodotto (potenza, rendimento ed emissioni) e della fascia climatica in cui sarà installato.
Il Superbonus 110% finanzia le spese sostenute in relazione a specifici interventi in ambito di efficienza energetica con miglioramento di almeno 2 classi energetiche.
Per essere ammissibili, gli interventi devono essere sostenuti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Possono accedere all’agevolazione:
- Condomìni
- Persone fisiche su un numero massimo di due unità immobiliari (seconde case)
- I proprietari di unità immobiliari unifamiliari, cioè sia edifici unifamiliari sia unità immobiliari in edificio plurifamiliare, a condizione che sia presente un accesso indipendente (cancello o portone che consentono l’accesso dalla strada o da cortile/giardino di proprietà esclusiva).
- Istituti Autonomi Case Popolari (spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022)
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (solo lavori destinati su immobili adibiti a spogliatoi)
Relativamente a impianti di riscaldamento a legna o pellet, sono previste due tipologie di interventi che possono beneficiare del Superbonus 110%:
- Interventi trainanti: L’installazione di caldaie a biomasse a 5 stelle, solo se installate in aree non metanizzate in Comuni non sottoposti alla procedura di infrazione per il superamento dei limiti di emissione.
- Interventi abbinati a un intervento trainante: Laddove associati a un intervento trainante di qualsiasi natura, rientrano nella detrazione anche l’installazione di una moderna stufa a legna o pellet o una caldaia a biomasse in classe 5 stelle la sostituzione di un vecchio generatore a legna e pellet con una stufa o caldaia da 4 stelle in su.
Il Decreto Rilancio, oltre all’Ecobonus e al Superbonus al 110%, ha introdotto lo sconto in fattura e/o la cessione del credito agli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Tramite i classici bonus puoi portare in detrazione parte o tutte le spese sostenute per differenti interventi edili e impiantistici. In pratica, recuperi in più anni, parte o tutte le spese sostenute tramite degli “sconti” sulle tasse.
Lo sconto in fattura è valido per le spese sostenute nel 2020 fino a dicembre 2021 e interessa tutti i bonus dell’Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per il bonus mobili e il bonus verde.
Cosa vuol dire e qual è la differenza tra sconto e cessione?
- Tramite lo sconto in fattura, l’impresa che ti realizzerà i lavori ti anticiperà la spesa detraibile. A sua volta, l’impresa potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari.
- Nel secondo caso potrai cedere direttamente il tuo credito a terzi, quindi by-passando le imprese e i fornitori. Questo credito potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto.
Potrai sfruttare lo sconto in fattura per:
- Bonus Ristrutturazioni
- Ecobonus al 110%
- l’Ecobonus al 50%, 65%
- il Sismabonus
- il Bonus Facciate;
- la sostituzione o la nuova installazione di impianti fotovoltaici;
- la posa di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
La detrazione fiscale ti permette di recuperare il 50% dell’investimento in 10 anni.
In pratica, se un termocamino costa, ad esempio, 4.000,00 € (iva compresa), potrai detrarre il 50% (2.000,00 €) in 10 anni.
Detrarrai perciò dalla tua dichiarazione dei redditi (dall’Irpef) 200,00 € all’anno; risparmierai sulle tasse da pagare 200,00 € all’anno.
Rientrano nella detrazione tutte le spese che vengono sostenute per:
• Acquistare il Termocamino;
• Installare il Termocamino;
• Rifare o realizzare la canna fumaria
La detrazione fiscale del 50% si può ottenere sia scegliendo il bonus ristrutturazione che la riqualificazione energetica (c.d. ecobonus).
È rivolto esclusivamente ai clienti privati (solo detrazione Irpef);
• Si applica solo agli immobili residenziali e alle loro pertinenze;
• Il totale degli interventi effettuati (sostituzione finestre, lavori interni, acquisto termocamino, ecc) non possono superare i 96.000,00€;
• Non è necessaria l’asseverazione di un tecnico. Il Termocamino si può installare senza dover aprire una DIA (dichiarazione di inizio lavori).
• Bisogna acquistare un prodotto che abbia almeno il 70% di rendimento.
• Necessario far realizzare il lavoro da un installatore autorizzato che ti rilasci la Dichiarazione di Conformità;
• Effettuare il pagamento con apposito “bonifico parlante” dove è specificato il riferimento
normativo, il numero della fattura, il codice fiscale del richiedente e la partita iva del rivenditore.
È agevolabile la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- Vi possono accedere tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
- Per quali edifici? Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
- Entità della detrazione: 50% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2022
- Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare.
- L’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione sugli edifici esistenti.
- Il generatore di calore deve possedere i seguenti requisiti:
– un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’allegato 2 del D.Lgs. 28/2011);
– la certificazione ambientale di cui al D.M. 07/11/2017 n. 186, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell’allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
– il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
– conformità alle norme UNI EN ISO17225-2 per il pellet e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.
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